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Forfettari, dal 1° luglio obbligo di fattura elettronica

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi […] ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”: così il Governo ha annunciato l’approvazione di un testo che ancora non è disponibile in versione ufficiale, ma dalla cui bozza trapelano grosse novità per le Partite IVA in regime forfettario.

Per tutti coloro i quali hanno scelto questo regime fiscale, infatti, viene per la prima volta introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica. Un piccolo cambio formale, insomma, ma che impatta su qualcosa come 1,5 milioni di Partite IVA in tutta Italia.

Fattura Elettronica per i forfettari

Il regime forfettario è una opzione di comodità e vantaggio per tutti coloro i quali hanno scelto la flat tax al 15%: si tratta di una scelta accessibile per ogni Partita IVA che possa contare su un reddito annuo fino a 65 mila euro ed alla quale molti piccoli professionisti hanno aderito per poter semplificare la contabilità, ridurre l’imposizione fiscale e poter concentrare il proprio tempo più sul lavoro che non sulla burocrazia della contabilità fiscale.

Sebbene per tutte le aziende vi fosse ormai da tempo l’obbligo di fatturazione elettronica, per il regime forfettario questo vincolo non era ancora scattato. Si trattava di una scelta coerente con un regime che voleva semplificare la gestione della Partita IVA, ma a distanza di anni l’inerzia del cambiamento è venuta meno: oggi, anzi, è ben più utile e vantaggioso portare tutte le Partite IVA verso la fatturazione elettronica ed evitare il doppio canale.

Molti aspetti già suggerivano ai forfettari di propendere per la fatturazione elettronica adeguandosi allo standard di ogni altra azienda: favorisce la gestione dell’archivio fatture, permette un più semplice abbinamento tra fatture e pagamenti, allinea le procedure a quelle di altre aziende da cui si compra o si acquista (e che da tempo non utilizzano più il cartaceo). Ora quel che era opportuno diventa obbligatorio: dal 1 luglio anche le Partite IVA in regime forfettario dovranno dotarsi di quanto necessario per produrre fatture elettroniche invece di fatture tradizionali cartacee.

Tutto come previsto, insomma: da tempo questa misura era nell’aria per ampliare ulteriormente gli spazi utili per controlli fiscali facilitati ed il tutto trova ora concretezza nel quadro degli adempimenti previsti in ottica PNRR. Compresi nel provvedimento vi sono anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche e gli enti del terzo settore: per tutte queste categorie il 2022 sarà dunque a gestione promiscua con 6 mesi in fattura tradizionale e 6 mesi in fattura elettronica, per poi approdare al 2023 completamente allineati sul nuovo regime.

L’unica deroga emersa dal testo è relativa ai professionisti in regime forfettario che non superino i 25 mila euro di ricavi o compensi. Fino al 2024 potranno restare sulle modalità tradizionali in virtù del basso volume d’affari registrato, ma è in ogni caso consigliabile per tutti partire con la nuova modalità: è un punto fermo della gestione fiscale del futuro e nessuna Partita IVA può ignorare questo inevitabile cambio di paradigma.

Per tutti i forfettari che hanno ora due mesi di tempo per passare alla fatturazione elettronica, la CFPS, partner di Danea Soft, mette a disposizione un software dedicato che semplifica la vita e migliora il lavoro. Per qualsiasi Partita IVA sarà immediata la comprensione di quanto la digitalizzazione di questi processi possa facilitare e velocizzare molte pratiche e regalare quindi tempo e performance alla propria attività.

Fattura elettronica per il regime forfettario: possibile obbligo in arrivo dal 2022

Le partite IVA in regime forfettario, a lungo rimaste escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica, potrebbero veder cambiare la propria situazione a partire dal prossimo anno.

Possibile novità in arrivo per le circa 1,5 milioni di partite IVA in regime forfettario: a partire dal 2022 il Governo potrebbe estendere l’obbligo di fatturazione elettronica anche a chi usufruisce del regime agevolato “a forfait”. Potrebbero essere coinvolti, in pratica, anche le realtà con volumi di affari al di sotto dei 65.000 euro in regime forfettario, per cui era prevista solo l’adesione su base volontaria in cambio della riduzione di un anno dei termini di decadenza per gli avvisi di accertamento fiscale (Da 5 a 4 anni). Erano rimaste escluse dall’obbligo anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche e sembra che per queste l’esenzione possa permanere.

Conferma del Regime Forfettario nel 2022, ma con fatturazione elettronica

Abbandonate definitivamente le proposte sull’abolizione del regime forfettario, il Governo sembra adesso convinto della sua necessaria conferma a patto che si riescano ad adottare misure opportune per ridurre e controllare l’evasione fiscale.

Introdotta inizialmente solo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica è stata estesa anche a una quota importante di operatori economici come misura di contrasto all’evasione nelle transazioni tra privati. I risultati sono stati così incoraggianti da spingere gli organi competenti a valutare una sua ulteriore estensione e, già dallo scorso aprile, la direttrice generale delle Finanze, Fabrizia Pecorella, ha presentato la proposta dell’esecutivo da sottoporre all’approvazione di Bruxelles.

Fattura elettronica per i forfettari: i vantaggi per i contribuenti e la Pubblica Amministrazione

Questa ipotesi di riforma permetterebbe allo Stato italiano di proseguire il suo percorso di digitalizzazione del Fisco come contromisura al fenomeno delle frodi e dell’evasione fiscale. L’obiettivo è quello di realizzare una Pubblica Amministrazione più snella, rapida ed efficiente con un archivio digitale aggiornato, sicuro e facile da consultare.

Per quanto riguarda i contribuenti, invece, il Governo rileva che la fatturazione elettronica non ha portato particolari criticità agli operatori economici fino ad oggi coinvolti (se si ignorano le naturali difficoltà delle prime settimane di estensione). Imprese e professionisti hanno facilmente adottato la nuova modalità utilizzando software di fatturazione elettronica e gestionali.

La progressiva digitalizzazione dei processi, inoltre, ha aiutato le aziende a snellire molto la burocrazia interna con meno sprechi di tempo e una migliore gestione dei documenti. I dati sulle transazioni gestite sono molto interessanti e nel 2020 la fattura elettronica ha coperto più di 2 miliardi di gettito fiscale.

Molte sono inoltre le partite IVA forfettarie che, pur non essendo obbligate, hanno deciso di aderire su base volontaria alla fatturazione elettronica.

E-fattura, la situazione attuale: i vantaggi per chi aderisce su base volontaria

In vista della possibile estensione dell’obbligo, ricordiamo che ai contribuenti in regime forfettario è già consentita l’adesione su base volontaria alla fatturazione elettronica. La scelta verso questa direzione è incentivata da una serie di vantaggi significativi che possono migliorare sensibilmente la gestione del business.

Fatturazione elettronica, i vantaggi percepiti dai forfettari:

  • Accertamenti fiscali
    Riduzione da 5 a 4 anni dei tempi di accertamento per chi emette soltanto fatture elettroniche. È prevista anche un’ulteriore riduzione da 5 a 3 anni per i casi in cui i forfettari utilizzino anche strumenti di pagamento tracciati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro.
  • Conservazione sostitutiva
    Risparmio notevole sui costi stampa e la conservazione dei documenti. L’Agenzia delle Entrate mette anche disposizione gratuitamente un servizio dedicato.
  • Contabilità più semplice
    La contabilizzazione dei dati è più semplice e il rapporto con il consulente molto più rapido. Il commercialista è oggi sempre più digitale ed in grado di interagire molto più rapidamente con gli imprenditori che adottano nuovi strumenti come fatturazione elettronica e software gestionali. Basti pensare che l’acquisizione di una fattura sotto forma di file xml favorisce e velocizza le operazioni di trasmissione dei dati con meno costi, errori e senza fastidiose fotocopie.
  • Gestione dei rapporti
    Migliore gestione dei rapporti tra clienti e fornitori per il controllo dei pagamenti e non solo. Inoltre, non sono assolutamente da trascurare le agevolazioni dei rapporti con i soggetti obbligati come le imprese che si trovano in regime ordinario o semplificato. I forfettari che adottano su base volontaria la fatturazione elettronica possono dialogare da pari con i soggetti obbligati dal momento che adottano lo stesso sistema.
  • Semplificazioni gestionali
    Adottando la fatturazione elettronica e utilizzando un buon software di fatturazione come Easyfatt, sarai in grado di mettere ordine nella gestione della tua attività in modo semplice e veloce. Avrai la possibilità di gestire rapidamente preventivi, anagrafiche, fatture proforma senza perdere troppo tempo con documenti cartacei, file xml o docx. In pochi click potrai trasformare preventivi in fatture ed emettere quelle elettroniche.

Fattura elettronica: dal 1 luglio 2019: le novità sull’invio e la data di registrazione

Fattura elettronica: cosa cambia dal 1 luglio 2019? Le novità e i termini di emissione anche della fattura elettronica differita secondo la nuova normativa!

Come noto a decorrere dal 1 luglio 2019 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di fatturazione elettronica introdotte dal D.L. n. 119/2018 che ha apportato importanti modifiche all'art. 21 del D.p.r. 633/1972.

In particolare, nella sua nuova formulazione, l’art. 21, co. 2 lett. g-bis prevede che la fattura debba indicare, oltre che la data di emissione  anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, semprechè tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”, mentre il comma 4 prevede che “la fattura può essere emessa entro 10 giorni*** dall'effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”.

*** Tale termine di 10 giorni, che riguarda sia le fatture elettroniche che quelle cartacee è stato recentemente elevato a 12 giorni dal D.L. Crescita n. 34/2019.

L’Agenzia delle entrate nella C.M. 17/E/2019 ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di emissione e annotazione delle fatture elettroniche, in parte confermando quanto già specificato tramite FAQ o in documenti di prassi pubblicati nei mesi scorsi ed in parte fornendo elementi innovativi rispetto ad alcune problematiche che gli operatori si trovano a dover affrontare.

In merito alla necessità di riportare nel documento sia la data di effettuazione dell'operazione che la data del documento l'Agenzia ha precisato che in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest'ultimo ne attesta “inequivocabilmente e trasversalmente” (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data e l'orario di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Questo significa che per le fatture elettroniche la data di emissione è la data di trasmissione mentre la data da indicare nel documento è la data di effettuazione dell'operazione.

Termini di emissione fattura elettronica differita

In tema di fatturazione differita l’art. 21 co.  4 lett. a) del Decreto Iva stabilisce che le fatture differite possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione: sul punto l'Agenzia ha chiarito che il nuovo termine previsto per l'emissione della fattura (12 giorni) non fa venir meno e tantomeno non ha creato una nuova o alternativa modalità di emissione differita dei documenti.

Rimane quindi confermata la possibilità prevista per le cessioni/prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente o committente  documentate da un ddt o documento analogo, l'emissione della fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

Con riferimento alla tematica relativa all'indicazione della data sulla fattura elettronica l'Agenzia, nella C.M. 14/E/2019 ha precisato che in caso di fatturazione differita, riferita ad operazioni eseguite in momenti diversi, è possibile indicare quale data del documento la data dell’ultima operazione.

Esempio

Fattura differita relativa a tre cessioni effettuate in date 2, 10 e 28 settembre 2019.

Data di effettuazioneData di emissione (invio allo Sdi)Numero e data fatturaNote
02.09.2019
10.09.2019
28.09.2019
Entro il 15.10.2019Ft. n.200 del 28.09.2019La fattura elettronica tramite Sdi potrà essere emessa entro il giorno 15.10.2019 indicando nel campo “Data” del file la data dell’ultima operazione (28.09.2019).

Tale impostazione ha creato non pochi dubbi e perplessità tra gli operatori in quanto risulta essere sostanzialmente difforme a quelle che sono le logiche di funzionamento dei sistemi di fatturazione differita che generalmente assegnano come data documento una data fissa scelta dall'utente (solitamente l’ultimo giorno del mese), oltre a creare possibili problematiche di corretta numerazione progressiva dei documenti.

Recentemente Assosoftware ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ frutto di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate, e tra queste vi è anche un chiarimento in merito alla data della fattura differita.

Qualora nel corso del mese vi siano più operazioni, fermo restando che nella fattura dovranno risultare le date di effettuazione delle stesse (ricavabili dai ddt), nel campo “Data” del documento può essere indicata alternativamente:

  • la data di predisposizione e contestuale invio allo Sdi (“data emissione“);
  • la data di almeno una delle operazioni effettuate nel corso del mese “preferibilmente” la data dell'ultima operazione, come indicato nella C.M. 14/E/2019.

Esempio

Si ipotizzino due consegne avvenute con ddt datati 20.09.2019 e 28.09.2019.
Tre sono le soluzioni proposte:

  1. Data fattura: 30.09.2019
    Invio allo Sdi della fattura nello stesso giorno (30.09.2019)
    Termine di registrazione della fattura nei registri IVA: 15.10.2019
  2. Data fattura: 05.10.2019
    Invio allo Sdi della fattura nello stesso giorno (05.10.2019)
    Termine di registrazione della fattura nei registri IVA: 15.10.2019
  3. Data fattura: 28.09.2019 (o alternativamente 20.09.2019)
    Invio allo Sdi della fattura entro il 15.10.2019
    Termine di registrazione della fattura nei registri IVA: 15.10.2019

Tale ultima modalità descritta potrebbe tuttavia generare problematiche nella numerazione dei documenti, rendendo di fatto impossibile mantenere una coerente progressione di data e numero di fattura.

Termini di emissione fattura elettronica immediata

Per le fatture immediate si dovrà riportare nel campo “Data del documento” la data di effettuazione dell’operazione mentre la trasmissione allo Sdi della fattura deve avvenire entro 12 giorni.

Sul punto infatti l’Agenzia ha chiarito che anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato art. 21, co. 4 del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Esempio

Si ipotizzi una cessione di beni avvenuta in data 28 settembre 2019.

Data di effettuazioneData di emissione (invio allo Sdi)Numero e data fatturaNote
28.09.201928.09.2019Ft. n.200 del 28.09.2019La fattura viene emessa (generata ed inviata allo Sdi) il medesimo giorno così che la “data dell’operazione” e la “data di emissione” coincidono ed il campo “Data” della sezione “Dati generali” viene compilato con lo stesso valore (28.09.2019).
28.09.2019Entro il 10.10.2019Ft. n.200 del 28.09.2019La fattura può essere generata ed inviata allo Sdi in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28.09.2019)  ed il termine ultimo di emissione (10.10.2019) avendo cura di valorizzare la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione.

Nel caso in cui la fattura venga emessa in formato cartaceo (o in formato elettronico tramite canali diversi dallo Sdi), fermo restando la possibilità di emettere la fattura immediata entro 12 giorni dalla data di effettuazione, l’Agenzia ha precisato che il documento dovrà riportare se diverse, sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione del documento.

Data di registrazione delle fatture emesse nei registri IVA

La registrazione delle fatture emesse nei registri IVA deve avvenire, ai sensi dell’art. 23 del D.p.r. 633/1972 “nell'ordine della loro numerazione ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione”.

Ciò significa che le fatture emesse concorrono alla liquidazione dell’Iva del periodo in cui le relative operazioni sono state effettuate e l’imposta è diventata esigibile.

Esempio

Cessione del bene avvenuta in data 28.09.2019.

  • La fattura viene predisposta in data 10.10.2019 apponendo sulla stessa la data di effettuazione dell’operazione, ovvero il 28.09.2019;
  • La fattura viene trasmessa in data 10.10.2019 (quindi entro i 12 giorni successivi);
  • La fattura può essere registrata entro il giorno 15.10.2019, dovendo tuttavia concorrere alla liquidazione del mese di settembre (nel caso di contribuente mensile) o del III trimestre (nel caso di contribuente trimestrale).

La data che deve essere obbligatoriamente riportata nei registri è la data del documento (ovvero la data di effettuazione dell’operazione).

Registrazione delle fatture di acquisto nei registri IVA

In merito alla registrazione delle fatture di acquisto e alla detrazione dell’Iva, l’Agenzia delle entrate nella C.M. 14/E/2019 ha ricordato la soppressione dell’obbligo di “numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione”.

Fermo restando che il venir meno di tale obbligo viene tuttavia precisato che:

  • i contribuenti, ove ciò risulti utile all'organizzazione imprenditoriale o professionale, possono comunque  continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati;
  • non è stato invece soppresso, né modificato, l’ulteriore obbligo dettato dall'art. 25, ossia di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.

In merito alle tempistiche di registrazione delle fatture di acquisto ricordiamo invece che il D.L. 119/2018, modificando l’art. 25 del D.p.r. 633/1972 ha stabilito che è possibile esercitare la detrazione dell'iva sugli acquisti nella liquidazione del mese o del trimestre di effettuazione dell’operazione anche per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo, ad eccezione dei documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente.

Esempio

Operazione  effettuata in data 28.09.2019 documentata tramite fattura emessa in data 10.10.2019:

  • fattura ricevuta in data 10.10.2019;
  • fattura annotata in data 15.10.2019.

Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento alla liquidazione iva del mese di settembre.